Statuto
Basi giuridiche e statuto dell'associazione
Statuto dell’Associazione tedesca di cheerleading e.V.
Il presente statuto disciplina i principi fondamentali dell’associazione “Deutscher Cheersport Verein e.V.” e definisce i diritti e i doveri degli organi associativi, dei soci e gli obiettivi dell’associazione.
§ 1 Denominazione, forma giuridica e sede
(1) L'associazione porta il nome di «Deutscher Cheersport Verein e.V.».
(2) L’associazione è iscritta nel registro delle associazioni e reca la sigla «e.V.».
(3) L'associazione ha sede a Norimberga.
(4) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
§ 2 Finalità dell'associazione
(1) Lo scopo dell'associazione è la promozione del cheerleading e delle competizioni sportive a livello nazionale e internazionale.
(2) Lo scopo statutario viene realizzato, in particolare, attraverso:
- Organizzazione e svolgimento di eventi e campionati di Cheersport e cheerleading, in particolare il GermanCheerOpen
- Promozione dello sport di massa, delle giovani leve e dello sport agonistico nel cheerleading
- Sostegno alla formazione iniziale e continua di allenatori, arbitri e dirigenti
- Curare i rapporti sportivi a livello nazionale e internazionale, nonché le collaborazioni con organizzazioni e istituzioni
- Promozione dello scambio interculturale nello sport
§ 3 Carattere di utilità pubblica
(1) L’associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi di utilità pubblica ai sensi della sezione «Scopi fiscalmente agevolati» del Codice tributario.
(2) L'associazione opera senza fini di lucro; non persegue in primo luogo scopi economici propri.
(3) I fondi dell’associazione possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dallo statuto. I soci non ricevono alcuna sovvenzione a carico dei fondi dell’associazione.
(4) Nessuna persona può essere avvantaggiata da spese estranee allo scopo dell'associazione o da compensi sproporzionatamente elevati.
§ 4 Iscrizione
(1) Può diventare socio dell'associazione qualsiasi persona fisica o giuridica che sostenga gli scopi dell'associazione.
(2) Il consiglio direttivo decide in merito all’ammissione sulla base di una richiesta scritta.
(3) L'adesione cessa per:
- Dimissioni
- Esclusione
- Decesso o scioglimento della persona giuridica
(4) La rinuncia deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo.
§ 5 Organi dell'associazione
Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
§ 6 Assemblea dei soci
(1) L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno.
(2) La convocazione deve avvenire per iscritto o in forma testuale, con un preavviso di due settimane.
(3) Ogni assemblea dei soci debitamente convocata è valida ai fini del raggiungimento del quorum.
(4) L'assemblea dei soci delibera in particolare su:
- Elezione e approvazione del bilancio del Consiglio di Amministrazione
- Modifiche allo statuto
- Scioglimento dell'associazione
§ 7 Consiglio direttivo
(1) Il consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 26 del Codice civile tedesco (BGB), è composto da:
- al presidente
- al vicepresidente
- al/alla tesoriere/a
(2) L'associazione è rappresentata congiuntamente da due membri del consiglio direttivo.
(3) Il Consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci per un mandato di due anni.
(4) Il consiglio direttivo gestisce gli affari dell’associazione a titolo onorario, salvo diversa decisione dell’assemblea dei soci.
§ 8 Collaborazioni ed eventi
(1) Al fine di perseguire gli scopi previsti dallo statuto, l’associazione può collaborare con organizzazioni, associazioni, istituzioni e partner commerciali nazionali e internazionali.
(2) La collaborazione non comporta l’adesione a un’associazione di categoria, a meno che ciò non sia espressamente deliberato dall’assemblea dei soci.
(3) L'associazione può svolgere autonomamente eventi e campionati oppure organizzarli in collaborazione con partner.
§ 9 Modifiche allo statuto
(1) Le modifiche allo statuto possono essere deliberate esclusivamente dall’assemblea dei soci.
(2) Per la modifica dello statuto è necessaria una maggioranza di due terzi dei soci presenti.
§ 10 Scioglimento dell'associazione
(1) Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato solo in occasione di un'assemblea dei soci con una maggioranza di tre quarti dei soci presenti.
(2) In caso di scioglimento o di cessazione degli scopi fiscalmente agevolati, il patrimonio dell’associazione sarà devoluto a una persona giuridica di diritto pubblico o a un altro ente fiscalmente agevolato, che dovrà utilizzarlo esclusivamente e direttamente per scopi di utilità pubblica nel settore dello sport.
Aggiornato a novembre 2025